La legge n.96 del 21.06.2017 ha introdotto una importante novità riguardante la riduzione del termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali d’importazione.
Nuovo termine di esercizio della detrazione IVA
Per effetto delle modifiche apportate, il diritto alla detrazione dell’IVA:
sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile;
può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA annuale relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Il nuovo termine per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA, in pratica, è anticipato di due anni rispetto a quello precedentemente previsto (dichiarazione IVA annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione).
Nuovo termine per la registrazione delle fatture di acquisto
Il termine previsto per la registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali è stato modificato per renderlo coerente con il nuovo termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA.
Per effetto delle modifiche, l’annotazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali sull’apposito registro deve avvenire:
anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
A titolo esemplificativo, una fattura d’acquisto datata 30.11.2017 potrà essere registrata, al più tardi, entro il 30.4.2018.
Decorrenza
Le novità sopra descritte sono entrate in vigore il 24.4.2017 e si applicano alle fatture e bollette doganali emesse a partire dall’1.1.2017.
Attenzione !!
Salvo ripensamenti del Legislatore sara’ quindi necessario registrare le fatture d’acquisto 2017 entro il 28/02/2018 e quindi due mesi prima del nuovo termine di legge. Infatti quale ulteriore conseguenza delle varie normative in vigore, si osserva che ogni registrazione effettuata con data 2017, tra il 28/02/2018 e il 30/04/2018 comporterà la necessità dell’invio di una dichiarazione IVA IV° trimestre 2017 rettificativa e il reinvio dello spesometro con relativa sanzione per entrambi.